Dichiarazione di inizio attività D.I.A. (DIA)

Dichiarazione di inizio attività (DIA) e altre pratiche di edilizia.

La Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) è una procedura amministrativa del campo dell’edilizia che è disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia, il d.p.r. 380 del 2001, anche se le sue origini si ritrovano nell’art. 26 della legge 47/85, quando è stato introdotto il primo condono edilizio. La D.I.A. è stata introdotta con uno scopo ben preciso, ovvero rendere più snelle e semplici le pratiche burocratiche atte alla realizzazione di alcuni interventi edilizi. La DIA è un atto amministrativo molto utilizzato dai cittadini, almeno fino a luglio 2010, anno in cui sono state introdotte procedure ancora più semplici nella loro attuazione: la S.c.i.a. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la C.i.l. (Comunicazione Inizio Lavori).

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Ma a cosa serve e quando si utilizza la DIA? Questa procedura è stata inizialmente introdotta per realizzare le cosiddette opere interne, ma la sua disciplina è stata poi in seguito ampliata in modo più generale a tutti quegli interventi che sono previsti dall’art. 6 del Testo Unico. Il T.U. dell’edilizia definisce le opere realizzabili con D.I.A. come quelle non realizzabili con il permesso di costruire (Art. 10 T.U.) o con attività di edilizia libera (Art. 6 T.U.)

Attraverso la D.I.A, che ricordiamo è una autodichiarazione del committente dei lavori che deve essere seguita da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, era possibile ristrutturare il proprio appartamento o effettuare manutenzione ordinaria o straordinaria sul proprio immobile, ma con il Decreto 133/14 la Segnalazione certificata di inizio delle attività ha preso a tutti gli effetti il posto della D.I.A.

modulo DIA

Di seguito, un elenco di opere che era possibile realizzare con la presentazione di D.I.A. e che attualmente si possono effettuare mediante S.C.I.A o C.I.L.:

  1. la manutenzione straordinaria;
  2. il restauro e il risanamento conservativo;
  3. la ristrutturazione;
  4. aree adibite alle attività sportive senza la realizzazione di volumi (come, per esempio, un campetto senza spogliato o i servizi igienici);
  5. sono inoltre compresi tra questi interventi anche quelli che riguardano la demolizione e la ricostruzione di un edificio con la medesima sagoma e volume.

Dunque, di fatto, quando bisogna usare la D.I.A.? La Denuncia di Inizio Attività è necessario presentarla quando l’opera è soggetta a vincoli dovuti a motivi paesaggistici e culturali e quando attraverso i lavori da attuare si ha un cambiamento della volumetria o della sagoma della struttura, cioè quando vi è un cambiamento della struttura dell’immobile. Gli interventi che rimangono soggetti alla Denuncia Inizio Attività, quindi, sono solitamente quelli in cui troviamo una D.I.A. onerosa, ovvero quando è richiesto il pagamento di oneri concessori e si utilizza la D.I.A. come procedura alternativa al Permesso di Costruire. Questa procedura in gergo è chiamata Super D.I.A. ed è impiegata, ad esempio, quando si tratta di edifici realizzati con piani urbanistici attuativi, che danno le indicazioni sulla volumetria e sulle dimensioni dell’immobile.

Secondo quanto riporta il Testo Unico dell’Edilizia bisogna ricorrere alla Super D.I.A. per:

  1. interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, se disciplinati da piani attuativi approvati con precise indicazioni di carattere costruttivo, tipologico e volumetrico;
  2. interventi di nuova costruzione, se disciplinati da piani urbanistici generali che contengano disposizioni plano-volumetriche;
  3. interventi di ristrutturazione previsti dall’art. 10 del T.U., ovvero quelli che comportano variazioni volumetriche e richiederebbero il Permesso di Costruire, come gli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano destinazione d’uso o categoria edilizia dell’immobile.

In breve, si ricorre alla Super Dia per le ristrutturazioni che modificano i volumi, per quelle che modificano le sagome, per gli interventi che vanno a cambiare la categoria edilizia o modificano la destinazione d’uso dell’immobile e per le nuove costruzioni se disciplinate dalle disposizioni comunali.

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L’iter burocratico da seguire consiste nel presentare la denuncia D.I.A. accompagnata da una dettagliata relazione firmata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) allo sportello unico per l’edilizia del proprio Comune. La Denuncia Inizio Attività si considera approvata dopo 30 giorni dalla data di presentazione. Va sottolineato il fatto che la D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso. Una volta comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l’attività, infatti, decorsi i 30 giorni stabiliti per legge, il soggetto può iniziare i lavori dandone notizia. II limite massimo consentito entro cui devono essere completati i lavori è di 3 anni dal loro inizio. L’interessato ha inoltre il compito di comunicare al Comune il nominativo della ditta esecutrice.

Se non viene seguito tutto l’iter burocratico definito per legge si entra nell’abuso edilizio e l’interessato è soggetto, dunque, a sanzioni. Ecco alcuni casi:

Il soggetto commette abuso edilizio se attua operazioni edilizie per cui sarebbe necessaria un’autorizzazione diversa dalla D.I.A.;

il soggetto è soggetto a sanzioni se esegue opere non conformi a come sono state presentate nella D.I.A.;

il soggetto commette abuso edilizio se esegue opere senza richiedere la Denuncia Inizio Attività per le quali sarebbe richiesta.

LA RIFORMA MADIA E LA DIA

Da segnalare sono le modifiche che vengono introdotte dalla Riforma Madia. Con lo schema del decreto legislativo Scia 2, varato in via preliminare dal consiglio dei ministri e che ha ricevuto il via libera dal Consiglio di stato con il parere n.1784 del 4 agosto 2016, si ha una profonda modificazione circa gli interventi che è possibile effettuare sui propri immobili. Con il decreto Scia 2 sparisce la D.I.A. che viene sostituita dalla Scia con inizio posticipato dei lavori. Attraverso la Scia, così, si potranno realizzare anche gli interventi sottoposti a Super DIA, ovvero quelli relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici e gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia. Il decreto SCIA 2 modifica il Testo Unico dell’Edilizia riducendo, di fatto, i provvedimenti amministrativi e burocratici a tre:

  1. Scia e Super-Scia
  2. Cil asseverata (CILA)
  3. Permesso di Costruire.

Qui trovate il testo della Riforma Madia.

ministro madia