Tutto sulla SCIA

Avete già sentito parlare di SCIA? Vediamo di cosa si tratta e se ci può essere “utile”…

La SCIA si utilizzata in caso di restauro conservativo, manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione “leggera”, cioè quella senza modifiche delle superfici o dei prospetti.

Quando serve la SCIA?

SCIA (in edilizia) è l’acronimo di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” ed è stata introdotta dall’articolo 19 della legge 241/1990, o Legge sul procedimento amministrativo.

La SCIA consiste in una dichiarazione che va a sostituire la DIA, o Denuncia di Inizio Attività, prevista nella maggior parte dei casi dalla legislazione precedente.

Lo scopo della SCIA è quello di semplificare l’attività edilizia e l’inizio di un’attività di impresa. Infatti, per una serie di attività per le quali prima dell’intervento della legge 241/90 era richiesta la presentazione della DIA (come per la ristrutturazione di immobili, per il risanamento edilizio o la demolizione di un appartamento) adesso è richiesta semplicemente la segnalazione di inizio attività o, in pochi casi, la CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

In buona sostanza, per tutti i lavori per i quali è prevista la presentazione della SCIA è l’interessato a dover presentare una serie di documenti ed una volta adempiuto a tale compito, egli potrà iniziare i lavori.

La SCIA permette quindi di posticipare i controlli della Pubblica Amministrazione dopo l’inizio dei lavori, per evitare che i richiedenti debbano sottostare a lunghe attese prima di ricevere le autorizzazioni. In questo modo la SCIA semplifica e velocizza numerosi interventi.

scia edilizia
La SCIA è una pratica edilizia da presentare in comune.

Dove è possibile utilizzare la SCIA?

La legge 241/1990 non prevede un elenco dei lavori per i quali sia prevista la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Ciò nonostante, la giurisprudenza è ormai conforme ad accettare che la SCIA sia utilizzata per il restauro conservativo, per manutenzione straordinaria degli immobili (cioè per interventi volti ad aumentare il numero delle unità abitative nell’immobile e via dicendo), per la ristrutturazione “leggera”, cioè quella senza modifiche delle superfici o dei prospetti.

La SCIA può anche essere utilizzata per interventi regolati da norme locali, per esempio per la realizzazione di parcheggi, per l’arredo urbano, e così via.

La SCIA non è invece richiesta per tutte quelle attività che rientrino nella cosiddetta “edilizia libera”, per esempio interventi di manutenzione ordinaria, opere temporanee per esplorazione del sottosuolo, interventi volti ad eliminare barriere architettoniche (purché non si modifichi la sagoma o il prospetto dell’edificio).

ristrutturazioni scia
La SCIA si usa in caso di ristrutturazioni leggere.

Quando non si può utilizzare la SCIA?

Non è possibile utilizzare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in tutti i casi in cui l’inizio dei lavori o degli interventi sia subordinato al pagamento di oneri di concessione. In questi casi è necessario sottostare alla disciplina prevista per la DIA. Casi di questo genere sono quelli in cui l’opera sia soggetta a vincoli di tipo culturale o paesaggistico; quando in seguito ai lavori si ha un mutamento della volumetria, ovvero della sagoma del bene.

Come presentare la SCIA: modulistica e tempistiche

Alla SCIA devono essere allegati:

  • la relazione di un professionista abilitato (che può trattarsi, a seconda dei casi, di un architetto, di un ingegnere e via dicendo);
  • i moduli dell’ufficio tecnico;
  • l’attestazione dell’avvenuto pagamento per i diritti di segreteria;
  • eventuali elaborati grafici dell’intervento.

Questi sono i moduli generalmente richiesti, ma in casi particolari potranno essere dovuti anche altri documenti, come ad esempio l’autorizzazione paesaggistica, sismica, sanitaria (da parte della ASL), documenti circa la certificazione energetica ecc.

La SCIA deve essere correlata delle dichiarazioni asseverate di un tecnico progettista che dichiari, dietro sua responsabilità, la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla legge.

Prima di presentare la SCIA, il soggetto interessato deve valutare assieme al tecnico la realizzabilità dell’intervento, e deve munirsi di tutti i documenti che il proprio comune di residenza richiede al fine della presentazione della SCIA.

Bisogna presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al comune prima dell’inizio dei lavori.

La presentazione della documentazione segue diverse modalità a seconda del luogo dove si vive: alcuni comuni, ad esempio, permettono di inviare tutta la modulistica per via telematica, direttamente dal sito ufficiale. Si ricorda inoltre che il Decreto Semplificazioni del 2014 ha introdotto il Modello Standard per la presentazione della SCIA, vale a dire un modello unico che è presente in quasi tutte le regioni italiane, talora con qualche piccola differenza a seconda della località.

Una volta presentata la SCIA, che non è altro che un’auto-certificazione, si possono iniziare i lavori il giorno stesso.

SCIA e controlli della Pubblica Amministrazione

L’amministrazione pubblica ha a sua disposizione 60 giorni per controllare la regolarità della documentazione, quindi per valutare se il progetto sia fattibile. Si ricorda che se l’amministrazione rileva qualche inadempienza nel corso di questo periodo di tempo, può interrompere i lavori e richiedere che la situazione sia ripristinata come era prima dei lavori.

Una volta trascorsi i 60 giorni, la pubblica amministrazione può intervenire solamente in caso di pericolo di danno per la salute, la sicurezza pubblica, l’ambiente o per il patrimonio artistico-culturale.

La SCIA può anche essere usata per la sanatoria di immobili irregolari ai sensi dell’art. 37 del T.U. dell’Edilizia. In questo caso il Comune effettua un accertamento di conformità, e verifica la cosiddetta “doppia conformità” urbanistica: in questo caso è previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel caso in cui si inizino i lavori per i quali è prevista l’attestazione della SCIA senza aver consegnato la documentazione, è possibile presentare la cosiddetta SCIA tardiva. La modalità di presentazione è identica a quella già descritta, ma sarà necessario pagare una sanzione al comune, il cui importo minimo è di 516 euro.

Quindi la SCIA va bene in caso di: restauro conservativo, manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione “leggera”, cioè quella senza modifiche delle superfici o dei prospetti.

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La SCIA si presenta in Comune.